Il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza effettuerà, nel corso di questa settimana, da lunedì 24 al 30 gennaio 2022, servizi mirati al contrasto della velocità nelle principali arterie stradali di Ferrara e provincia.
Di seguito la programmazione dei controlli della velocità su superstrada, Romea e Adriatica.
Giorno | Denominazione della strada | Provincia | |||
27/01/2022 | R.A. | 08 Ferrara/Portogaribaldi | FE | ||
27/01/2022 | S.S. | 309 Romea | FE | ||
27/01/2022 | S.S. | 16 Adriatica | FE | ||
28/01/2022 | R.A. | 08 Ferrara/Portogaribaldi | FE | ||
28/01/2022 | S.S. | 309 Romea | FE | ||
28/01/2022 | S.S. | 16 Adriatica | FE |
Sanzioni previste dal Codice della Strada in caso di superamento del limite di velocità
- Chiunque (…) supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173 (articolo 142 comma 7 CdS).
- Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 695 (articolo 142 comma 8 CdS). Per questa infrazione il punteggio della patente di guida sarà decurtato di 3 punti (I punti sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente all’1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore – articolo 126 bis CdS).
- Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 Km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 544 a Euro 2.174. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (…). (articolo 142 comma 9 CdS). Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi (…). (articolo 142 comma 12 CdS).
Per questa infrazione il punteggio della patente di guida sarà decurtato di 6 punti (I punti sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente all’1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore – articolo 126 bis CdS). - Chiunque supera di oltre 60 Km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 847 a Euro 3.389. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi (…). (articolo 142 comma 9bis CdS). Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente (…). (articolo 142 comma 12 CdS). Per questa infrazione il punteggio della patente di guida sarà decurtato di 10 punti (I punti sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente all’1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore – articolo 126 bis CdS).
- Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9bis sono commesse alla guida di uno dei seguenti veicoli le sanzioni previste sono raddoppiate:
- autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 (esplosivi);
- autotreni, autoarticolati e autosnodati;
- autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t.;
- autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. e fino a 12 t.;
- autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t. se adoperati per il trasporto di persone (a seguito di apposita autorizzazione);
- mezzi d’opera.
Con la pubblicazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, dal 21.08.2013 sono entrate in vigore le disposizioni che introducono la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada solo se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Lo sconto del 30 per cento NON si applica a tutte le violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito e alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In ogni caso sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento scontato è ammesso e l’importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.